Per “tempo parziale” si intende ogni orario di lavoro inferiore all’orario di lavoro a tempo pieno.
Sono 3 le tipologie di lavoro a tempo parziale e possono configurarsi sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato:
– part time di tipo orizzontale: la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro;
– part time di tipo verticale: l’attività lavorativa viene svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
– part time di tipo misto: si svolge secondo una combinazione di tipo orizzontale e di tipo verticale.
QUAL È LA FORMA DEL CONTRATTO?
Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta, ai fini della prova, e deve contenere l’indicazione:
– della durata della prestazione lavorativa;
– della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla
settimana, al mese e all’anno.
SE MANCA LA FORMA, L’ INDICAZIONE DELLA DURATA O DELL’ORARIO
In caso di
– mancanza della forma scritta è ammessa la prova per testimoni. In mancanza della prova per testimoni il lavoratore può richiedere al giudice che il rapporto di lavoro venga dichiarato a tempo pieno.
– mancanza o indeterminatezza della durata della prestazione lavorativa, il lavoratore può richiedere che il rapporto venga trasformato a tempo pieno.
– mancanza o indeterminatezza della collocazione temporale dell’orario, spetta al giudice determinare le modalità temporali di svolgimento del lavoro facendo riferimento ai contratti collettivi o, in mancanza di questi, tramite valutazione del rapporto di lavoro (tenendo in specifica considerazione determinate esigenze del lavoratore a tempo parziale). In questo caso il lavoratore ha comunque diritto ad un risarcimento del danno per il periodo precedente la sentenza del giudice.
COS’È IL DIRITTO DI PRECEDENZA?
Il diritto di precedenza consiste nella riserva, a favore del lavoratore a tempo parziale, in caso di assunzioni a tempo pieno nello stesso ambito comunale e per stesse mansioni o per mansioni equivalenti.
La legge 247/2007 riconosce il diritto di precedenza a tutti i lavoratori part-time, indipendentemente dalla previsione nel contratto individuale di lavoro.
IL LAVORO SUPPLEMENTARE NEL PART-TIME
Il lavoro supplementare è definito come quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l’orario di lavoro concordato fra le parti ed entro il limite del tempo pieno.
Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, con modalità differenti, lo svolgimento di prestazioni supplementari sia nel caso di un part time di tipo orizzontale sia nel caso di un part time di tipo verticale.
– Lavoro supplementare nel part time di tipo orizzontale: i contratti collettivi stipulati stabiliscono:il numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili, le relative causali della richiesta di lavoro supplementare; le conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare consentite dai contratti collettivi stessi E’ comunque richiesto il consenso del lavoratore per l’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementari non previste e non regolamentate dal contratto collettivo.
– Lavoro supplementare nel part time di tipo verticale e misto: in questi due casi, il contratto può, prevedere clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa e alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.
COSA SONO LE CLAUSOLE FLESSIBILI?
Nel contratto le parti possono prevedere delle clausole relative alla collocazione temporale e alla durata della prestazione, per essere valide, devono essere sottoscritte per iscritto dal lavoratore, anche al momento della sottoscrizione del contratto, e possono essere previste sia nei contratti part-time a tempo indeterminato sia nei contratti part-time a tempo determinato.
Il datore di lavoro deve comunicare le eventuali variazioni con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo (L. 247/2007) , liquidando specifiche compensazioni.
I contratti collettivi stabiliscono condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può:
– modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa;
– variare in aumento la durata della prestazione lavorativa; i e limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa.
La legge ha eliminato la facoltà per datore di lavoro e prestatore di lavoro di concordare direttamente l’adozione di clausole elastiche o flessibili, in assenza di previsione in tal senso nei contratti collettivi.
Il mancato rispetto di quanto previsto dal decreto e dai ccnl in merito alle clausole flessibili comporta l’onere del risarcimento del danno da parte del datore di lavoro.
TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO
Vale il principio di non discriminazione: il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno e cioè deve beneficiare dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno, in particolare per quanto riguarda:
– l’importo della retribuzione oraria;
– la durata del periodo di prova e delle ferie annuali;
– la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di
malattia, infortuni sul lavoro, malattie professionali;
– l’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
nei luoghi di lavoro;
– l’accesso alle iniziative di formazione professionale organizzate dal
datore di lavoro;
– l’accesso ai servizi sociali aziendali;
– i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai
contratti collettivi di lavoro;
– i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio
1970, n° 300, e successive modificazioni;
Il trattamento del lavoratore a tempo parziale deve comunque essere riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.