Nel Testo Unico della Finanza del 1998 vengono definiti servizi di investimento le attività aventi a oggetto strumenti
finanziari (ossia azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario, quote di fondi comuni e prodotti derivati) svolte
a favore di un unico soggetto: il singolo risparmiatore, il singolo emittente oppure se stessi (in quest’ultimo caso, però,
deve trattarsi di soggetto autorizzato alla negoziazione per conto proprio). Rientrano pertanto in questa categoria la già
citata negoziazione per conto proprio (servizio di investimento svolto nel proprio interesse), la negoziazione per conto
terzi (servizio di investimento rivolto al singolo cliente, non soltanto persona fisica, ma anche persona giuridica), il collocamento di titoli con o senza assunzione di garanzia (servizio di investimento rivolto al singolo emittente), la ricezione e la trasmissione di ordini, la mediazione e la gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi (servizi questi ultimi tutti svolti a favore di singoli clienti).
Diversa dai servizi di investimento, che hanno come s’è visto una precisa connotazione individuale, è la gestione collettiva del risparmio, che invece comprende tutte le attività di natura finanziaria svolte nell’interesse comune di un insieme
di investitori. Essa non concerne la semplice gestione finanziaria del patrimonio dei cosiddetti organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), ossia fondi comuni di investimento e Sicav, ma riguarda anche attività di tipo amministrativo-istituzionale, come quelle necessarie per la promozione, l’istituzione e l’organizzazione di un fondo comune di
investimento, oppure quelle relative all’amministrazione dei rapporti con i rispettivi partecipanti.
La distinzione fra servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio è importante poiché le due attività non possono essere svolte contemporaneamente dallo stesso soggetto. Chi è autorizzato a svolgere servizi di investimento non
può svolgere anche servizi di gestione collettiva del risparmio e viceversa.
La ragione per cui la legge separa nettamente queste attività risiede nella volontà di limitare quanto più possibile conflitti di interesse e abusi. É chiaro che se un soggetto venisse autorizzato alla gestione collettiva del risparmio e contemporaneamente alla negoziazione di strumenti finanziari per conto proprio (o anche di terzi, per esempio amici), si aprirebbero enormi spazi per comportamenti scorretti.
L’unica eccezione a questa regola della separatezza fra le due attività è prevista a favore delle società di gestione del risparmio (Sgr), ossia le società autorizzate a prestare servizi di gestione collettiva del risparmio. Esse possono infatti anche svolgere il servizio di investimento consistente nella gestione su base individuale di un portafoglio di investimento.
Tale eccezione infatti non è tale da creare serie questioni di conflitto di interesse e consente a tali società di organizzare
in maniera unitaria prodotti di gestione professionale del risparmio sia collettivi che individuali.
A eccezione, dunque, della sola attività di gestione su base individuale di un portafoglio di investimento, gli altri servizi
di investimento possono essere svolti in via esclusiva da banche, Sim, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, agenti di cambio, società fiduciarie nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del Testo Unico bancario.