La liberatoria per assegno protestato è lo strumento attraverso cui il beneficiario dichiara di aver ricevuto una prestazione o di rinunciare a determinate azioni conseguenti al protesto di un assegno, mettendo formalmente fine alla controversia tra le parti o definendone i termini. In questa guida troverai una spiegazione chiara di che cosa contiene una liberatoria, quando è opportuno redigerla, quali effetti può avere sul piano civile (e, con le dovute cautele, su quello bancario) e quali aspetti contrattuali e probatori vanno curati per evitare equivoci o future contestazioni. Affronteremo modelli pratici, clausole essenziali — come l’indicazione dell’importo, della data e della causa della quietanza — e le differenze fra una semplice quietanza e una liberatoria più ampia che comprenda rinunce e patteggiamenti. Infine, ti indicheremo le cautele da adottare e i casi in cui è consigliabile ricorrere a un professionista per tutelare pienamente i tuoi diritti. Questa introduzione intende orientarti rapidamente prima di passare a esempi concreti e istruzioni operative.
Come scrivere una liberatoria assegno protestato
La liberatoria per assegno protestato è un atto scritto con cui il prenditore o l’avente diritto dichiara di avere ricevuto il pagamento relativo a un assegno precedentemente protestato e, conseguentemente, manifesta la propria rinuncia a esercitare ulteriori pretese civili connesse a quel singolo titolo, consentendo così al traente o a eventuali garanti di chiedere la cancellazione degli effetti negativi derivanti dal protesto. Si tratta dunque di un documento di natura dichiarativa e ricognitiva: riconosce l’avvenuto pagamento nella misura e nelle modalità indicate, estingue (o limita) la responsabilità del debitore per quell’obbligazione specifica e serve come prova formale per le successive richieste di rimozione del protesto dai registri o per l’archiviazione delle eventuali azioni esecutive. Pur avendo la funzione pratica di chiudere la controversia rispetto a quel singolo titolo, la liberatoria non è uno strumento automatico che elimina ogni effetto legale in qualsiasi contesto: la sua efficacia può dipendere dalla chiarezza del testo, dalla firma del legittimo titolare e, in alcuni casi, dalla forma di autenticazione richiesta da banche, uffici camerali o autorità giudiziarie.
Per svolgere correttamente la sua funzione la liberatoria deve contenere una ricostruzione precisa e completa dell’operazione cui si riferisce. È essenziale l’identificazione puntuale delle parti coinvolte, con indicazione dei dati anagrafici per le persone fisiche (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale) o della ragione sociale e della sede per le persone giuridiche, nonché la specificazione di eventuali procuratori o rappresentanti muniti di potere di firma; quando chi sottoscrive agisce per conto di una società occorre indicare la carica e la titolarità del potere di rappresentanza e allegare, se necessario, la documentazione che ne attesti la legittimazione. Devono essere riportati con precisione i riferimenti del titolo protestato: la data di emissione dell’assegno, il numero del titolo, l’importo sia in cifre sia in lettere, la banca emittente e l’eventuale sportello, il conto corrente di provenienza e ogni altro elemento identificativo dell’assegno utile a evitare equivoci. Va poi richiamato il protesto, con l’indicazione della data e del luogo in cui è stato redatto, nonché dell’ufficio o del pubblico ufficiale che lo ha annotate o trascritto, in modo da collegare univocamente la liberatoria al provvedimento formale di mancato pagamento.
La liberatoria deve contenere una dichiarazione esplicita di quietanza: l’attestazione che l’intero importo (o la parte indicata) è stato effettivamente corrisposto, precisando la data del pagamento e la modalità con cui è avvenuto (bonifico, contanti, trattenuta, assegno sostitutivo, ecc.), e specificando se il pagamento comprende interessi, spese di protesto, competenze notarili o altre voci accessorie. La dichiarazione deve inoltre definire espressamente l’effetto liberatorio: la rinuncia a ogni ulteriore pretesa patrimoniale derivante dall’assegno in questione e, se questa è la volontà delle parti, la rinuncia alla prosecuzione di azioni giudiziarie o esecutive già intraprese. Se la liberatoria è subordinata a condizioni — ad esempio alla consegna dell’originale dell’assegno o alla ricezione di un pagamento bancario effettivamente accreditato — queste condizioni devono essere descritte in modo chiaro, perché la mancata definizione di tali elementi può compromettere la certezza giuridica del documento. È buona prassi specificare anche l’entità delle spese a carico di ciascuna parte e indicare esplicitamente se con la sottoscrizione si intendono estinguere anche eventuali interessi moratori, commissioni o oneri connessi al protesto.
Ai fini della prova e della certezza del documento, la liberatoria deve riportare il luogo e la data di sottoscrizione e deve essere firmata dal titolare del diritto o dal rappresentante munito di potere, con allegata copia del documento di identità e, se richiesto dalla controparte o dall’ufficio che dovrà prenderne atto, con attestazione della firma davanti a un pubblico ufficiale o a un notaio. Nel caso di soggetti giuridici, la firma dovrebbe essere accompagnata dall’indicazione del ruolo ricoperto dal sottoscrittore e dalla documentazione che prova i relativi poteri. Per aumentare il grado di opponibilità e per soddisfare le esigenze di banche o registri pubblici, spesso si richiede che la liberatoria venga consegnata tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure inoltrata mediante raccomandata A/R o PEC, in modo da rendere incontrovertibile la data e il contenuto della rinuncia. È altresì utile allegare alla liberatoria copia delle ricevute di pagamento o estratti conto che dimostrino il reale accredito delle somme dichiarate.
Infine, occorre osservare che la liberatoria incide principalmente sul piano delle obbligazioni civili tra le parti: essa è il mezzo con cui il prenditore rinuncia a pretese pecuniarie e chiede la rimozione degli effetti negativi del protesto, ma non annulla automaticamente eventuali procedimenti penali che possano essere sorti per fatti dolosi o per il reato di emissione di assegni a vuoto; la scelta di non procedere penalmente o di chiedere l’archiviazione può richiedere atti ulteriori o l’intervento della stessa autorità giudiziaria. Per questi motivi e per la varietà di prassi richieste da banche, camere di commercio e uffici notarili, è consigliabile redigere la liberatoria in modo preciso, coerente e possibilmente con assistenza legale, così da garantire che il documento contenga tutte le informazioni necessarie per raggiungere l’effetto voluto e per essere pienamente efficace nei confronti dei terzi e degli archivi ufficiali.
Modello liberatoria assegno protestato
Il sottoscritto __________, nato a __________ il __________, codice fiscale __________, residente in __________, via __________ n. __________, in qualità di __________ dichiara di aver ricevuto da __________ (di seguito: “Debitore”), nato a __________ il __________, codice fiscale __________, residente in __________, via __________ n. __________, la somma di € __________ (in lettere: __________) a saldo e completa liberazione dell’assegno bancario n. __________ emesso da __________ in data __________ per l’importo di € __________, protestato in data __________ presso __________.
Con la presente il sottoscritto rilascia al suddetto Debitore piena, totale e definitiva liberatoria e quietanza relativamente all’assegno sopra indicato e a qualunque pretesa, spesa, interesse, penale o danno derivante dal protesto, rinunciando espressamente a qualsiasi azione o richiesta futura connessa al predetto assegno.
La somma di cui sopra è stata effettivamente incassata in data __________ mediante __________ (specificare modalità: contanti/bonifico/altro) con causale/numero operazione __________.
Luogo __________, data __________
Firma del creditore __________
Firma del debitore (per presa visione) __________