Recentemente sono stati apportati sostanziali cambiamenti al regime fiscale delle spese di vitto e di alloggio sostenute in trasferta dai liberi professionisti e dagli imprenditori, invece non è stato oggetto di modifica alcuna il trattamento fiscale delle spese di vitto e alloggio sostenute in trasferta dai lavoratori dipendenti e dai lavoratori parasubordinati. Bisogna ricordare che le spese in esame riguardano i servizi alberghieri, quali il pernottamento e il servizio di ristorazione, ovvero la somministrazione di alimenti e di bevande. Nel prosieguo ci si occuperà esclusivamente dei liberi professionisti che godono, qualora sia rispettato il principio dell’inerenza del costo, di un proprio trattamento fiscale, che è pure estendibile agli esercenti attività artistica.
In ragione dell’IRPEF, la deducibilità delle spese inerenti il vitto e l’alloggio varia in rapporto alla finalità per cui il libero professionista le ha sostenute per se stesso, in uno specifico periodo di imposta e in occasione della propria trasferta.
-Spese di vitto e alloggio sostenute per l’espletamento, in trasferta, dell’attività professionale In questo caso, la deducibilità della succitata categoria di oneri è ammessa per il 75% del loro ammontare, entro il limite del 2% dei compensi annui.
-Spese di vitto e alloggio sostenute dal libero professionista per rappresentanza Tali costi sono deducibili per il 75% del loro valore, ma entro il limite dell’1% del compenso annuo percepito dal libero professionista. In questa fattispecie, la spesa di vitto e di alloggio è ritenuta di rappresentanza allorché la connessa trasferta sia finalizzata all’incontro del libero professionista col cliente o col potenziale cliente, per instaurare un rapporto di pubbliche relazioni, che si attua nei seguenti contesti di intrattenimento.
-Spese di vitto e alloggio sostenute dal libero professionista per la partecipazione a convegni, seminari e corsi professionali In questo caso è previsto un doppio limite: ovvero la deducibilità è ammessa per il 75% della metà del loro ammontare. In sostanza tali spese sono deducibili per il 37,5% del proprio valore.
Ai fini IRAP, si applica il medesimo trattamento fiscale appena analizzato in riferimento all’IRPEF. Inoltre, per completezza di analisi ed in modo sommario, bisogna ricordare che il libero professionista è soggetto al pagamento dell’IRAP esclusivamente quando svolge la sua attività professionale in forma di autonoma organizzazione.
Nello specifico delle tre succitate tipologie di oneri, inerenti il vitto e l’alloggio, sostenuti dal libero professionista in trasferta, l’IVA è interamente detraibile: per beneficiare, però, di tale detraibilità, il prestatore dei servizi alberghieri e di ristorazione deve rilasciare ed intestare al libero professionista apposita fattura, unico documento contabile che riporta l’ammontare dell’IVA separato dal costo puro delle prestazioni succitate.
L’eventuale rilascio di scontrino fiscale o di ricevuta fiscale, in cui l’ammontare dell’IVA è inglobato nel costo puro della prestazione, ossia non è contabilizzato separatamente, non concede al libero professionista la possibilità di detrarsi l’IVA, questo anche se l’IVA stessa è desumibile con la tecnica dello scorporo. Conseguentemente l’IVA non ammessa in detrazione è posta ad aumento del costo sostenuto e subisce, ai fini delle imposte dirette, il trattamento fiscale esaminato in precedenza.